Articolo Diritti Distorti - Riflessioni di un RLS


Dal sito di Diritti Distorti proponiamo un interessante articolo di un RLS.
http://www.dirittidistorti.it/articoli/12-lavoro/727-treni-macchinista-solo-e-sicurezza-le-riflessioni-di-un-rls.html

Casistica recente in merito:
http://www3.varesenews.it/busto/articolo.php?id=164336
http://ricerca.gelocal.it/nuovavenezia/archivio/nuovavenezia/2010/07/13/VMCPO_VMC03.html
http://ricerca.gelocal.it/messaggeroveneto/archivio/messaggeroveneto/2010/07/13/UD_02_UDB10.html
https://www.macchinistiuniti.it/archivio/documenti/Guariniello_AS_Lastampa_14_03_10.pdf
http://www.trasporti-italia.com/treno/ferrovie-agente-unico-668.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/03/23/il-macchinista-si-sente-male-passeggeri-scaricati.html

Treni. Macchinista Solo e Sicurezza, riflessioni di un RLS.

 

Scritto da DirittiDistorti
Giovedì 28 Luglio 2011 08:00

Pubblichiamo una interessante lettera-intervento di un macchinista e Rls delle ferrovie in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare alla figura del Macchinista Solo

 

 

Ill.mo Presidente della Repubblica Italiana.

Ill.mi Ministri della Repubblica Italiana.

Pc Procure della Repubblica Italiana.

Pc OO.SS.


    Da Rappresentante dei Lavoratori  per la Sicurezza (DLgs 81/08 ) riprendo la discussione, sospesa il 24 marzo 2010 per l’attesa emanazione del Decreto attuativo sul pronto soccorso in ambito ferroviario, di cui all’art. 45/3 del DLgs 81/08. (vedere allegato Decreto 19/2011).

    Decreto cui faceva riferimento il Dr. Lorenzo Fantini del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella lettera indirizzata al sottoscritto e per conoscenza al Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica (vedere File pdf allegato “doppio macchinista”).

    Desidero portare alla Vostra attenzione un modesto ragionamento da RLS, la cui missione è solo quella di tutelare la salute e la sicurezza dei propri rappresentati.

Il Legislatore, nel 2008, con l’introduzione dell’articolo 45/3 del DLgs 81 ha ritenuto di regolamentare in ambito ferroviario il pronto soccorso aziendale di cui al DM 388/03, in coerenza con le finalità del DLgs suddetto. 

   Come giustamente scrive il Dr. Fantini le finalità del DLgs 81/08 non sono altre che quelle di garantire in ogni luogo di lavoro ed in ogni parte  del territorio nazionale l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali… 

Ricordo che il DM 388/03, andato in vigore nel febbraio 2005, regolamenta il pronto soccorso aziendale in attuazione dell’art. 15 del DLgs 626/94.

    Il DM 388/03 arriva circa 11 anni dopo l’entrata in vigore del DLgs 626/94, il quale, non si dimentichi, ha recepito una Direttiva Europea del 1989.

Purtroppo il Legislatore Italiano alcune volte ha recepito in ritardo Direttive Europee. Altre volte ha rinviato l’applicazione di Norme Prevenzionali a tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori.
    L’ultimo esempio è stato il rinvio dal 2008 al 31 dicembre 2010 dell’obbligo datoriale della Valutazione del Rischio da Stress – Lavoro Correlato. Nelle e-mail precedenti del 12 febbraio e del 24 marzo 2010 sotto riportate, come RLS espressi una forte preoccupazione per il fatto che lo schema del Decreto sul pronto soccorso del dicembre 2009 non tenesse sufficientemente conto della peculiarità e della potenziale pericolosità dell’attività lavorativa dei treni condotti dal macchinista unico/solo.

    E questo nonostante lo studio in allegato dell’Università di Urbino del 2007 che evidenziò senza ombra di dubbio l’oggettiva pericolosità di un’organizzazione del lavoro, riguardo all’obbligo datoriale di sicurezza della prestazione di lavoro.

    Credo che il Legislatore Italiano quando ha approvato anche l’art. 45/3 del DLgs 81/08, allora avesse la consapevolezza di “migliorare” e non di “peggiorare” la tutela della salute e della sicurezza degli operatori a bordo treno e della sicurezza dei viaggiatori, riguardo al pronto soccorso aziendale. Purtroppo il Decreto interministeriale 19/2011 in allegato conferma la “disattenzione” da parte dei Ministeri interessati verso un’attività lavorativa che ha anche la peculiarità, non si dimentichi, di trasportare tantissime persone.

Come si fa a pensare che il treno sia un “Luogo isolato dall’unità produttiva”, quando è pacifico che il “core business” di un’impresa ferroviaria sia proprio il trasporto di persone e  cose?
    Grazie alle “norme transitorie” il Decreto 19/2011 si applicherà in alcuni casi circa 5 anni dopo il 2008. 
Fermo restando il mio personale giudizio negativo come RLS, sul Decreto 19/2011, evidenzio che
l’art. 4 (organizzazione di pronto soccorso) ha sensibilmente cambiato lo stesso articolo 4 dello schema del “Decreto originario” del dicembre 2009.

Infatti il 2° capoverso dell’attuale art. 4 del Decreto 19/2011 recita:  

“I gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli infortunati”.
Naturalmente le Imprese Ferroviarie Italiane avranno delle procedure operative per assicurare il pronto soccorso ai viaggiatori. Trenitalia, ad esempio, in un documento scrive:

“……omissis……..l’organizzazione del pronto soccorso sui treni prevista per i lavoratori è funzionale anche per le disposizioni sull’assistenza del viaggiatore ……omissis………a ciò si aggiunge che, tra le potenzialità che il sistema offre, è del tutto evidente quello di poter garantire al massimo la tempestività degli interventi di pronto soccorso: il treno, pur mantenendo il proprio percorso, trasporta la persona che ha necessità di soccorso medico verso il mezzo di soccorso pubblico contribuendo, di conseguenza, ad abbreviare i tempi necessari per l’intervento sanitario di emergenza …omissis……”.

    Condivido quanto scritto da Trenitalia, a proposito del pronto soccorso al cliente/viaggiatore e al capotreno. 
Il treno, condotto da una figura professionale altamente qualificata (macchinista), potrebbe arrivare in qualsiasi stazione più idonea al mezzo di soccorso pubblico per un tempestivo intervento sanitario. 

    La stazione più idonea potrebbe anche non essere la stazione più vicina al punto della linea ferroviaria dove si è verificato il malore della persona che ha necessità di soccorso medico. In siffatte condizioni si garantirebbe in modo inequivocabile la “Tempestività dell’intervento sanitario”.  Si può dunque dire che fino a quando il "macchinista unico/solo" sta bene in cabina di guida la tempestività dell’intervento sanitario sarà comunque assicurata. 

    Che succederebbe al Sistema se quel "macchinista unico/solo" sul treno dovesse avere un malore improvviso? Domanda che tutti i soggetti deputati alla Prevenzione Aziendale, e non solo, dovrebbero porsi.

    Il Legislatore ha già fornito importanti indirizzi attraverso l’emanazione del Comunicato n° 87 della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al DPR 27 marzo 1992, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza". 

    In tale documento viene stabilito: “… il soccorso sanitario primario … dovrà estrinsecarsi in un periodo di tempo non superiore agli 8 minuti per gli interventi in area urbana e di 20 minuti per le zone extra-urbane”.

    Nel novembre 2007 l’Università di Urbino ha presentato uno studio sull’applicazione del DM 388/03 al personale a bordo dei treni. 

In questo convegno ha preso la parola anche il dr. Beniamino Deidda, attuale Procuratore Generale di Firenze. Alla fine del suo intervento il dr. Beniamino Deidda dichiarò: “In conclusione mi pare che possano essere condivise le osservazioni contenute nella ricerca, soprattutto per quanto riguarda la stretta connessione esistente tra l’organizzazione del servizio di trasporto ferroviario e il rispetto dei requisiti minimi stabiliti per il pronto soccorso al personale e ai passeggeri. Credo anche che sia giusto aggiungere che l’eventuale istituzione dell’agente unico, nella presente organizzazione del servizio di trasporto, non è compatibile con le esigenze del soccorso individuate dall’art. 15 del DLgs 626/94. Questo non significa che non siano possibili altri accorgimenti organizzativi che, pur prevedendo l’agente unico, siano compatibili con le esigenze di tutela dei lavoratori previste dalla legge. Ma questa, naturalmente, è un’altra storia”.
    L’accorgimento organizzativo, cui fa riferimento il dr. Deidda, a modesto parere di un macchinista che conduce treni da quasi 30 anni, potrebbe essere quello di avere sul treno un equipaggio polifunzionale. 
    Un equipaggio che dovrebbe essere professionalmente formato sia per condurre il treno, che per dare assistenza alla clientela. Un equipaggio interscambiabile che possa affrontare con professionalità tutte le criticità che potrebbero verificarsi durante il percorso del treno. 

    Il Legislatore, se ha veramente a cuore la sicurezza di tutti, dei lavoratori che operano sul treno e dei passeggeri, nel processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario avrebbe dovuto imporre anche l’equipaggio polifunzionale. Ciò in coerenza con l’adempimento datoriale dell’obbligo di sicurezza della prestazione di lavoro (Cass. Sez. unite – sent. 5163 del 4 marzo 2009).

    Il Ministero del Lavoro, nella persona del Dr. Fantini, nella comunicazione data al sottoscritto e per conoscenza al Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica (vedere File pdf allegato “doppio macchinista”), il 18 marzo 2010 ha ritenuto informarmi di aspettare l’emanazione del Decreto 19/2011, per porre le questioni da me formalizzate nelle e-mail sotto riportate.

    Come Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (DLgs 81/08) penso che per quanto su esposto è evidente che l’attuale organizzazione del lavoro sui treni condotti dal macchinista unico/solo, riguardo all’oggettiva “intempestività del pronto soccorso aziendale”, risulterebbe potenzialmente pericolosa, sia per gli operatori a bordo treno, che per i viaggiatori.  

    In attesa del doveroso intervento del Ministero del Lavoro, opportunamente investito sulla problematica dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, reitero le seguenti domande: 

    Se un "Macchinista Unico/Solo" durante la condotta del treno fosse colto da malore improvviso in una galleria, su un viadotto, su linee ferroviarie inaccessibili alle auto ecc, come verrebbe soccorso e in quanto tempo?

    Se ci fosse la concomitanza del malore del "Macchinista Unico/Solo" e del malore di qualche viaggiatore in tali circostanze come si organizza il soccorso?

    Se ci fosse la concomitanza del malore del "Macchinista Unico/Solo" e un'avaria alla locomotiva in galleria, su un viadotto ecc, il capotreno che non sa né condurre il treno né operare sul Mezzo di Trazione, come "gestirebbe" il tutto e magari anche eventuali crisi di panico dei viaggiatori?

 

TALI DOMANDE NON POSSONO ESSERE PIU’ INEVASE. 

 

Ricordo che tra pochi mesi anche l’impresa ferroviaria NTV degli imprenditori Montezemolo, Della Valle ecc, farà condurre i treni dal Macchinista Unico/Solo. 

 

Cordiali saluti


Giuseppe Grillo

RLS in Trenitalia

 

28-7-2011